BBQ4All, sito sul barbecue curato da Gianfranco LoCascio, editor di Dissapore, con la collaborazione di Fabrizio Galliati, è da poco diventato un blog, se siete amanti del genere DOVETE vederlo.
Averci l’amatissimo barbecue nel condominio attizza l’erudito come pure il wannabe, spesso costretti a recedere dal brillante proposito nel timore di infragere la legge. Chiediamocelo ordunque: quali sono le leggi o i regolamenti cui far riferimento se coll’approcciarsi della bella stagione vogliamo mettere il bbq nel terrazzo di casa? Dopo inutili (eh, capita) e controverse ricerche sul web, ancora in preda al dubbio, abbiamo chiesto lumi ad un legale. Seguiteci.
UNA PREMESSA
Se vi state ponendo il problema siete sulla buona strada: normalmente l’appassionato di bbq è rispettoso della sensibilità altrui ed è conscio che, in casi particolari, potrebbe causare disagi al prossimo e chiede semplicemente di potersi divertire senza sentirsi disprezzato ed insultato o, peggio, denunciato. Ben diverso è il grigliatore folle che appicca fuochi improbabili e produce quantità di fumi tipo nebbia in Val Padana.
UNA CONSIDERAZIONE
Niente risposte secche sì/no semplicemente perché non è possibile, vi daremo invece tutte le info indispensabili affinchè abbiate chiari i termini della questione.
LA NORMA
Cominciamo col dire che la normativa in materia di utilizzo del barbecue si concentra sulla legittimità delle immissioni di fumo conseguenti all’accensione o alla cottura. Pertanto la norma fondamentale, in materia di immissioni nella proprietà del vicino, è l’articolo 844, I comma del codice civile. Che dice:
“Il proprietario di un fondo non può impedire le immissioni di fumo o di calore, le esalazioni, i rumori, gli scuotimenti e simili propagazioni derivanti dal fondo del vicino, se non superano la normale tollerabilità, avuto anche riguardo alla condizione dei luoghi”.
A leggerla così la questione pare cristallina: le immissioni di fumo o di calore prodotte dall’utilizzo del barbecue, non possono essere impedite dal vicino di casa o dagli altri condomini, se non superano i limiti della normale tollerabilità!
Allora perché troviamo sentenze estremamente differenti se non addirittura opposte, tipo:
Giudice di pace di Torino Sez. II, con sentenza del 10/06/2010 dove i fumi vengono considerati deprimenti della qualità della vita e pertanto da bandire
“l’art. 844 del codice civile, in origine soprattutto orientato a tutelare le esigenze della produzione poste su un livello di importanza prevalente rispetto alla qualità della vita del privato, è progressivamente stato interpretato dalla giurisprudenza, anche della Suprema Corte, in senso contrario all’impostazione originaria che ne è risultata ribaltata privilegiando l’interesse della qualità della vita privata. I fumi e gli odori provenienti dal barbecue, vista la vicinanza e le immissioni che la cottura è in grado di sviluppare, sono in grado di provocare un “sensibile disturbo e disagio in un’abitazione privata e contribuiscono a deprimervi la qualità della vita”, rendendo quindi applicabile la fattispecie di cui all’art. 844 del codice civile”.
La Cassazione, con sentenza del 18 marzo 1992, n. 3204 dove semmai bisogna adottare quei meccanismi che consentono di mantenerli nella soglia di tollerabilità
“in tema di emissione di gas, vapori, fumi atti ad offendere, molestare o imbrattare i vicini, tali immissioni possono essere autorizzate soltanto entro i limiti della tollerabilità normale, e quindi previa adozione delle misure necessarie ad evitare il superamento ditali limiti o di quelli imposti da specifiche normative (regolamento condominiale)”.
Ma torniamo per un attimo al panorama legislativo e vediamo che oltre all’art.844, possono sussistere ulteriori norme contenute nei regolamenti comunali e condominiali che, per loro natura, hanno una maggiore specificità rispetto al codice civile (si applicano al singolo Comune ovvero al singolo condominio) e possono disciplinare i rapporti tra vicini, anche in modo più rigoroso rispetto alla normativa dei codici.
Sono legittimi? Sì e la cassazione non lascia spazio a molti dubbi, basta leggere le sentenze
Cassazione Civile, Sezione VI, sentenza del 18 gennaio 2011, n. 1064,
“le previsioni negoziali contenute nel regolamento condominiale, avente origine contrattuale, sono costitutive, per tutti i condomini, di un vincolo di natura reale assimilabile ad una servitù reciproca”
Cassazione, sentenza del 4 febbraio 1992 n. 1195,
“i condomini, con il regolamento di condominio, possono disciplinare i loro rapporti reciproci, in materia di immissioni di fumo, anche con norma più rigorosa di quella dettata dall’art. 844 del codice civile”.
Cassazione, sentenza del 7 gennaio 2004, n. 23,
“sono legittime le restrizioni alle facoltà inerenti alla proprietà esclusiva del singolo condomino contenute nel regolamento di condominio di natura contrattuale, purché formulate in modo espresso o comunque non equivoco – sì da non lasciare alcun margine d’incertezza sul contenuto e la portata delle relative disposizioni – le norme regolamentari possono imporre limitazioni al godimento degli immobili di proprietà esclusiva secondo criteri anche più rigorosi di quelli stabiliti, in tema di immissioni lecite, dall’art. 844 c.c. Ne consegue che in tal caso la liceità o meno dell’immissione deve essere determinata non sulla base della norma civilistica generale ma alla stregua del criterio di valutazione fissato dal regolamento”.
RICAPITOLANDO.
Da una parte il codice civile ci dice che un vicino non può impedirmi a priori di produrre fumo. Dall’altra mi obbliga a non esagerare al punto di dare fastidio.
Da un lato è assodata la validità di regolamenti comunali o condominiali più restrittivi della legge stessa, dall’altro le immissioni di fumo, non possono essere limitate entro parametri obiettivi.
A questro punto la chiave di lettura sta proprio nel concetto di superamento o meno dei limiti della normale tollerabilità! Peccato che se parliamo di rumore è facile, ci sono i decibel e non si scappa, ma i fumi come li misuriamo?
A dare un contenuto concreto al concetto di normale tollerabilità, ci pensa, di volta in volta, la valutazione discrezionale del giudice di pace. Di fatto abbiamo quindi un limite di tollerabilità al fumo definito dalla discrezionalità del giudice. Ad ulteriore rafforzamento del concetto la cassazione ha anche stabilito che non è nemmeno obbligatorio da parte del giudice ricorrere a perizie di sorta Cass. n.5215 del 09/5/95 e Cassazione 21 gennaio 1998, n. 739
“l’attitudine, rispettivamente, dei rumori a disturbare le occupazioni o il riposo delle persone e delle emissioni di gas, vapori o fumi a molestare persone non deve necessariamente essere accertata mediante perizia, ben potendo, al contrario, il giudice, secondo le regole generali, fondare il proprio convincimento al riguardo su elementi probatori di diversa natura quali, in particolare, le dichiarazioni testimoniali di coloro che siano in grado riferire caratteristiche ed effetti dei rumori e delle emissioni summenzionati, quando tali dichiarazioni non si risolvano nell’espressione di valutazioni meramente soggettive o di giudizi di natura tecnica, ma si limitino a riferire quanto oggettivamente percepito dai dichiaranti medesimi”
e che non è necessario aver provocato direttamente un danno in quanto basta l’attitudine stessa dei gas ad essere molesti Cass. pen., sez. VI, 11 aprile 1990, n. 5312
“Nell’ipotesi di emissione di gas, di vapori o fumi, non è necessario che l’emissione stessa provochi un effettivo nocumento, essendo invece sufficiente l’attitudine del gas, del vapore o del fumo, emesso ad offendere, imbrattare, molestare le persone”.
Insomma, ce n’è a sufficienza per scoraggiare qualunque appassionato dotato di senso civico! Potevamo però lasciarvi così senza nemmeno un suggerimento? Certo che no!
CONSIGLI GENERALI.
E’ scontato, banale e prevedibile, praticamente inutile, ma ve lo dico lo stesso: cercate di mantenere buoni rapporti con il vicinato e se proprio vi è toccato un vicino intollerante e attaccabrighe ricordatevi che il barbecue è una tecnica che può venirvi incontro non poco, usate la diligenza del buon padre di famiglia: non è opportuno affumicare il condominio ovvero il vicino, specialmente in estate quando le finestre sono aperte e i panni stesi.
Sistemate il barbecue in una zona del terrazzo/balcone che non permetta ai fumi di entrare nelle abitazioni dei vicini (fate sempre attenzione al vento). Solitamente non è mai il singolo episodio che scatena la miccia ma un prolungato disagio provocato dall’inosservanza delle più elementari regole dicomune convivenza. Meglio un brutto accordo che una buona sentenza!
Per i possessori di bbq a gas: il grande pregio di queste macchine è che per portarle in temperatura non si sprigiona il minimo fumo quindi via libera! Prestate attenzione alla cottura diretta preferendo le cotture indirette che vi permettono di eliminare il fumo e tenervi… l’arrosto con buona pace di tutti.
Per gli irriducibili carbonellari: in questo caso abbiamo la nota dolente dell’accensione della carbonella, (non prendo neanche in considerazione l’idea di fare delle braci di legna) che obbligatoriametne passa attraverso la produzione di fumo. Per limitarla al minimo occore il cesto accenditore abbinato ad un accenditore elettrico. Superato questo scoglio, come nel caso sopra, cucinate in cottura indiretta, sorprenderà voi e tutti i condomini
Mi sbaglierò ma credo che in questo modo, dopo che i vostri vicini avranno toccato con mano la totale compatibilita del barbecuing e dell’indirect grilling con la conivivanza comune non avranno nulla in contrario a tollerare qualche sconfinamento nel “fumoso” grilling.