L’ordinanza del sottosegratario alla Salute Francesca Martini pubblicata ieri sulla Gazzetta Ufficiale è un miserabile bluff. Non contiene divieti, né mette al bando i cosiddetti “additivi chimici”. Non fatevi incantare quando Max Laudadobermann Laudadio, lo scagnozzo di Antonio Ricci, agiterà questo foglio di carta straccia sotto il naso di qualche milione di telegonzi a Striscia la Notizia. Prima di tutto perché Laudadio è un fottuto bugiardo. Quante volte ha ripetuto davanti alle telecamere “C’è l’ordinanza che vieta”? L’ultima volta lo ha fatto a Identità Golose, davanti al terrorizzato direttore artistico Paolo Marchi. Bene, anzi male. Perché il divieto non era affatto in vigore. Grazie a Dio esistono ancora leggi e garanzie in questo paese, il foglio firmato davanti alle telecamere era solo una farsa a uso e consumo di Striscia la Notizia. In realtà l’ordinanza è passata per la scure dei comitati di controllo, riducendosi a poco più di una burla. Per cui l’ordinanza ha effetto solo da oggi, cioè dopo la sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Ma vediamo cosa ordina il sottosegretario Martini al popolo dei ristoratori?
Sia chiaro una volta per tutte: non c’è nessun divieto nell’ordinanza, solo l’obbligo per i ristoratori di informare i clienti.
Nei due articoli (+ una decina di commi), un raffinato esercizio lessicale per dire tutto senza dire niente con carpiato e doppio avvitamento, si avvisa che “Chiunque operi nel settore della ristorazione deve assicurare la corretta informazione ai consumatori sull’aggiunta di additivi e di miscele di additivi nelle preparazioni alimentari dallo stesso effettuate.“.
La montagna ha partorito il topolino.
Ma il vero capolavoro è nelle prime righe dell’articolo uno, quello che con mossa prevedibile, Striscia rivendicherà come la sua vittoria personale. Leggete attentamente:
A chiunque operi nel settore della ristorazione e’ fatto divieto di detenere e di impiegare additivi e miscele di additivi alimentari per i quali la normativa vigente ha stabilito campi e dosi massime di impiego, fatto salvo l’impiego di edulcoranti, a condizione che sia garantita la corretta informazione.
Se siete riusciti a districarvi tra i giochi di parole, dovreste aver capito che l’obiettivo era inserire a tutti i costi la parola magica d-i-v-i-e-t-o. “È fatto divieto a condizione che”. Salvo smentire tutto due righe dopo. In realtà, da oggi i ristoratori hanno semplicemente l’obbligo di informare i clienti dell’impiego di additivi. Sì, ma come farlo? L’illuminato sottosegretario leghista Francesca Martini non ce lo fa sapere. A voce? Nel menù, oppure con apposita tabella esposta? Chilosà, nelle dieci righe non c’è scritto nulla. E le pene per i trasgressori? Boh! L’ordinanza non dice, forse basterà un buffetto sulla guancia.
Ma se questo non vi basta, se volete la prova provata che tutto questo sbattersi del sottosegretario contro l’uso degli additivi era solo telecampagna elettorale, leggetevi la data di scadenza del provvedimento. Già, perché la medicina imposta da Francesca Martini ha una data di scadenza. E sapete quale? Il 31 dicembre 2010. Dopo quella data l’ordinanza decade e i ristoratori sono nuovamente liberi usare gli additivi che vogliono. Essù, ma si può?
Siete scettici? Non vi convince l’idea che dopo ‘sto tam tam mediatico tutto si risolva informando i clienti dei ristoranti che è stato impiegato il bicarbonato di sodio? Beh, un divieto stringente ci sarebbe, ma ho voluto tenerlo per ultimo, tipo ciliegina sulla torta.
A chiunque operi nel settore della ristorazione e’ fatto divieto di detenere e di impiegare sostanze in forma gassosa ad eccezione degli additivi alimentari di cui al comma 2, fermo restando le norme vigenti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
Come, ancora non avete capito? Spegnete il GAS zucconi, si torna alle cucine a legna!
P.s. Un consiglio: tra sessanta giorni l’ordinanza non sarà più visibile online, ragione per cui copiaincolliamo qui sotto i due articoli a futura memoria. Se vi dovesse capitare nel locale Max Laudadio sbattetegli in faccia il suo “divieto”. E poi mandatelo dove sapete.
IL MINISTRO DELLA SALUTE Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modifiche; Visto l'art. 650 del codice penale; Vista la legge 30 aprile 1962, n. 283, sulla disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande; Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833; Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni; Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, che istituisce il Ministero della salute; Visto il regolamento (CE) 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorita' europea per la sicurezza alimentare e fissa le procedure nel campo della sicurezza alimentare; Visto il regolamento (CE) 852/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio, sull'igiene dei prodotti alimentari; Visto il regolamento (CE) 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale; Visto il regolamento (CE) 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformita' alla normativa in materia di mangimi e alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali; Visto il regolamento (CE) 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008, relativo agli additivi alimentari; Visto il decreto del Ministro della salute 27 febbraio 1996, n. 209, e successive modificazioni, concernente la disciplina degli additivi alimentari consentiti nella preparazione e per la conservazione delle sostanze alimentari; Visto il decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 193, di attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore; Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e successive modificazioni, concernente l'etichettatura, la presentazione e la pubblicita' dei prodotti alimentari; Visto, in particolare, il decreto legislativo n. 114 del 2006, concernente l'attuazione delle direttive 2003/89/CE e 2005/63/CE in materia di indicazione degli ingredienti contenuti nei prodotti alimentari; Visto l'ordinanza del Ministro della salute recante: «Requisiti igienico-sanitari per il commercio dei prodotti alimentari su aree pubbliche» del 3 aprile 2002; Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, concernente l'attuazione dell'art. 1 della legge n. 123 del 2007 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e successive modifiche e integrazioni; Considerato che l'Autorita' sanitaria, nell'ambito di controlli effettuati nel settore della ristorazione ha accertato la presenza e l'utilizzazione di additivi e miscele di additivi etichettati in modo non conforme alla normativa vigente in materia e, comunque, in modo tale da poter costituire un rischio per la salute pubblica; Acquisito il parere dell'Istituto superiore di sanita', espresso nella seduta del 9 giugno prot. n. ISS 29577/SVSA-AL.222.; Considerato che l'impiego degli additivi alimentari non deve indurre in errore i consumatori; Considerato, in particolare, che l'assenza delle istruzioni per l'uso sull'etichetta degli additivi, delle miscele di additivi alimentari e ingredienti impiegati nella ristorazione puo' comportare un rischio per i consumatori con esigenze dietetiche particolari; Considerato che l'impiego degli additivi alimentari deve presentare vantaggi e benefici per i consumatori; Considerato che i richiamati motivi di urgenza non consentono la preventiva notifica alla Commissione dell'Unione europea della presente norma, ai sensi della direttiva 98/34/CE e in particolare l'art. 9, paragrafo 7; Ritenuto necessario introdurre disposizioni urgenti nel settore della ristorazione con particolare riguardo alla detenzione e all'impiego di additivi e miscele di additivi alimentari; Ordina: Art. 1 1. A chiunque operi nel settore della ristorazione e' fatto divieto di detenere e di impiegare additivi e miscele di additivi alimentari per i quali la normativa vigente ha stabilito campi e dosi massime di impiego, fatto salvo l'impiego di edulcoranti, a condizione che sia garantita la corretta informazione. 2. L'impiego, da parte degli operatori di cui al comma 1, di additivi alimentari e loro miscele, per i quali la normativa vigente non ha stabilito campi e dosi massime, e' assoggettato alle disposizioni dell'art. 5 del regolamento (CE) n. 852/2004 nonche' all'obbligo di informazione del consumatore. 3. A chiunque operi nel settore della ristorazione e' fatto divieto di detenere e di impiegare sostanze in forma gassosa ad eccezione degli additivi alimentari di cui al comma 2, fermo restando le norme vigenti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.