Perché l’ordinanza anti-additivi di Francesca Martini commissionata da Striscia la Notizia è un bluff per telegonzi

L'Ordinanza anti-additivi del sottosegretario Francesca Martini

L’ordinanza del sottosegratario alla Salute Francesca Martini pubblicata ieri sulla Gazzetta Ufficiale è un miserabile bluff. Non contiene divieti, né mette al bando i cosiddetti “additivi chimici”. Non fatevi incantare quando Max Laudadobermann Laudadio, lo scagnozzo di Antonio Ricci, agiterà questo foglio di carta straccia sotto il naso di qualche milione di telegonzi a Striscia la Notizia. Prima di tutto perché Laudadio è un fottuto bugiardo. Quante volte ha ripetuto davanti alle telecamere “C’è l’ordinanza che vieta”? L’ultima volta lo ha fatto a Identità Golose, davanti al terrorizzato direttore artistico Paolo Marchi. Bene, anzi male. Perché il divieto non era affatto in vigore. Grazie a Dio esistono ancora leggi e garanzie in questo paese, il foglio firmato davanti alle telecamere era solo una farsa a uso e consumo di Striscia la Notizia. In realtà l’ordinanza è passata per la scure dei comitati di controllo, riducendosi a poco più di una burla. Per cui l’ordinanza ha effetto solo da oggi, cioè dopo la sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Ma vediamo cosa ordina il sottosegretario Martini al popolo dei ristoratori?

L'ordinanza anti-additivi del sottosegretario Francesca Martini

Sia chiaro una volta per tutte: non c’è nessun divieto nell’ordinanza, solo l’obbligo per i ristoratori di informare i clienti.

Nei due articoli (+ una decina di commi), un raffinato esercizio lessicale per dire tutto senza dire niente con carpiato e doppio avvitamento, si avvisa che “Chiunque operi nel settore della ristorazione deve assicurare la corretta informazione ai consumatori sull’aggiunta di additivi e di miscele di additivi nelle preparazioni alimentari dallo stesso effettuate.“.

La montagna ha partorito il topolino.

Ma il vero capolavoro è nelle prime righe dell’articolo uno, quello che con mossa prevedibile, Striscia rivendicherà come la sua vittoria personale. Leggete attentamente:

A chiunque operi nel settore della ristorazione e’ fatto divieto di detenere e di impiegare additivi e miscele di additivi alimentari per i quali la normativa vigente ha stabilito campi e dosi massime di impiego, fatto salvo l’impiego di edulcoranti, a condizione che sia garantita la corretta informazione.

Se siete riusciti a districarvi tra i giochi di parole, dovreste aver capito che l’obiettivo era inserire a tutti i costi la parola magica d-i-v-i-e-t-o. “È fatto divieto a condizione che”. Salvo smentire tutto due righe dopo. In realtà, da oggi i ristoratori hanno semplicemente l’obbligo di informare i clienti dell’impiego di additivi. Sì, ma come farlo? L’illuminato sottosegretario leghista Francesca Martini non ce lo fa sapere. A voce? Nel menù, oppure con apposita tabella esposta? Chilosà, nelle dieci righe non c’è scritto nulla. E le pene per i trasgressori? Boh! L’ordinanza non dice, forse basterà un buffetto sulla guancia.

Ma se questo non vi basta, se volete la prova provata che tutto questo sbattersi del sottosegretario contro l’uso degli additivi era solo telecampagna elettorale, leggetevi la data di scadenza del provvedimento. Già, perché la medicina imposta da Francesca Martini ha una data di scadenza. E sapete quale?  Il 31 dicembre 2010. Dopo quella data l’ordinanza decade e i ristoratori sono nuovamente liberi usare gli additivi che vogliono. Essù, ma si può?

L'ordinanza anti-additivi del sottosegretario Faancesca Martini

Siete scettici? Non vi convince l’idea che dopo ‘sto tam tam mediatico tutto si risolva informando i clienti dei ristoranti che è stato impiegato il bicarbonato di sodio? Beh, un divieto stringente ci sarebbe, ma ho voluto tenerlo per ultimo, tipo ciliegina sulla torta.

A chiunque operi nel settore della ristorazione e’ fatto divieto di detenere e di impiegare sostanze in forma gassosa ad eccezione degli additivi alimentari di cui al comma 2, fermo restando le norme vigenti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Come, ancora non avete capito? Spegnete il GAS zucconi, si torna alle cucine a legna!

P.s. Un consiglio: tra sessanta giorni l’ordinanza non sarà più visibile online, ragione per cui copiaincolliamo qui sotto i due articoli a futura memoria. Se vi dovesse capitare nel locale Max Laudadio sbattetegli in faccia il suo “divieto”. E poi mandatelo dove sapete.

IL MINISTRO DELLA SALUTE 

  Visto il testo unico delle  leggi  sanitarie  approvato  con  regio
decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modifiche;
  Visto l'art. 650 del codice penale;
  Vista la legge 30 aprile 1962, n. 283,  sulla  disciplina  igienica
della produzione e della vendita delle sostanze  alimentari  e  delle
bevande;
  Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
  Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n.  300  e  successive
modificazioni;
  Vista la  legge  13  novembre  2009,  n.  172,  che  istituisce  il
Ministero della salute;
  Visto il regolamento (CE) 178/2002 del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, che stabilisce i principi e  i  requisiti  generali  della
legislazione  alimentare,  istituisce  l'Autorita'  europea  per   la
sicurezza alimentare e fissa le procedure nel campo  della  sicurezza
alimentare;
  Visto il regolamento (CE) 852/2004 del  Parlamento  Europeo  e  del
Consiglio, sull'igiene dei prodotti alimentari;
  Visto il regolamento (CE) 853/2004 del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, che stabilisce norme specifiche in materia di  igiene  per
gli alimenti di origine animale;
  Visto il regolamento (CE) 882/2004 del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio relativo ai controlli  ufficiali  intesi  a  verificare  la
conformita' alla normativa in materia di mangimi e  alimenti  e  alle
norme sulla salute e sul benessere degli animali;
  Visto il regolamento (CE) 1333/2008 del Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 16 dicembre 2008, relativo agli additivi alimentari;
  Visto il decreto del Ministro della salute  27  febbraio  1996,  n.
209, e successive  modificazioni,  concernente  la  disciplina  degli
additivi  alimentari  consentiti  nella   preparazione   e   per   la
conservazione delle sostanze alimentari;
  Visto il decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 193, di attuazione
della direttiva  2004/41/CE  relativa  ai  controlli  in  materia  di
sicurezza alimentare e applicazione dei  regolamenti  comunitari  nel
medesimo settore;
  Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e  successive
modificazioni, concernente l'etichettatura,  la  presentazione  e  la
pubblicita' dei prodotti alimentari;
  Visto, in particolare, il decreto  legislativo  n.  114  del  2006,
concernente l'attuazione delle direttive 2003/89/CE e  2005/63/CE  in
materia di  indicazione  degli  ingredienti  contenuti  nei  prodotti
alimentari;
  Visto l'ordinanza del Ministro  della  salute  recante:  «Requisiti
igienico-sanitari per il commercio dei prodotti  alimentari  su  aree
pubbliche» del 3 aprile 2002;
  Visto il decreto legislativo 9  aprile  2008,  n.  81,  concernente
l'attuazione dell'art. 1 della legge n. 123 del 2007  in  materia  di
tutela della  salute  e  della  sicurezza  nei  luoghi  di  lavoro  e
successive modifiche e integrazioni;
  Considerato che l'Autorita'  sanitaria,  nell'ambito  di  controlli
effettuati nel settore della ristorazione ha accertato la presenza  e
l'utilizzazione di additivi e miscele di additivi etichettati in modo
non conforme alla normativa vigente in materia e, comunque,  in  modo
tale da poter costituire un rischio per la salute pubblica;
  Acquisito il parere dell'Istituto superiore  di  sanita',  espresso
nella seduta del 9 giugno prot. n. ISS 29577/SVSA-AL.222.;
  Considerato  che  l'impiego  degli  additivi  alimentari  non  deve
indurre in errore i consumatori;
  Considerato, in particolare, che  l'assenza  delle  istruzioni  per
l'uso  sull'etichetta  degli  additivi,  delle  miscele  di  additivi
alimentari e ingredienti impiegati nella ristorazione puo' comportare
un rischio per i consumatori con esigenze dietetiche particolari;
  Considerato che l'impiego degli additivi alimentari deve presentare
vantaggi e benefici per i consumatori;
  Considerato che i richiamati motivi di urgenza  non  consentono  la
preventiva  notifica  alla  Commissione  dell'Unione  europea   della
presente norma, ai sensi della direttiva 98/34/CE  e  in  particolare
l'art. 9, paragrafo 7;
  Ritenuto necessario introdurre  disposizioni  urgenti  nel  settore
della  ristorazione  con  particolare  riguardo  alla  detenzione   e
all'impiego di additivi e miscele di additivi alimentari; 

                               Ordina: 

                               Art. 1 

  1. A chiunque operi nel settore della ristorazione e' fatto divieto
di detenere e di impiegare additivi e miscele di additivi  alimentari
per i quali la normativa vigente ha stabilito campi e dosi massime di
impiego, fatto salvo l'impiego di edulcoranti, a condizione  che  sia
garantita la corretta informazione.
  2. L'impiego, da parte degli  operatori  di  cui  al  comma  1,  di
additivi alimentari e loro miscele, per i quali la normativa  vigente
non  ha  stabilito  campi  e  dosi  massime,  e'  assoggettato   alle
disposizioni dell'art. 5 del regolamento  (CE)  n.  852/2004  nonche'
all'obbligo di informazione del consumatore.
  3. A chiunque operi nel settore della ristorazione e' fatto divieto
di detenere e di impiegare sostanze in  forma  gassosa  ad  eccezione
degli additivi alimentari di cui al comma 2, fermo restando le  norme
vigenti in materia di tutela  della  salute  e  della  sicurezza  nei
luoghi di lavoro.