Novità nel settore della pesca: il regolamento UE 2022/109 ha stabilito un ulteriore mese di fermo pesca per quanto riguarda il tonno alalunga. In pratica è stato aggiunto un mese a quanto già previsto per quanto concerne lo stop alla pesca e allo sbarco di questo tonno.
Il Regolamento in questione, secondo quanto riferito da Federpesca che ha divulgato la nota ministeriale del Mipaaf, precisa quale sia il totale ammissibile per cattura (il cosiddetto Tac) per l’alalunga nel Mediterraneo, basandosi sulla Raccomandazione Iccat n. 21-06.
In aggiunta il Regolamento UE ha stabilito un periodo aggiuntivo di chiusura rispetto a quanto già indicato dall’articolo 4, comma 5 del DEcreto ministeriale del 16 febbraio 2017. In pratica sarà vietato pescare, anche in via del tutto accidentale, tenere a bordo e sbarcare esemplari di tonno alalunga nei seguenti periodi:
- dal 1 marzo al 31 marzo (inclusi)
- dal 1 ottobre al 30 novembre (inclusi)
Il che, da consumatori, significa che in questo periodo non bisognerà incaponirsi a chiedere nei ristoranti del tonno alalunga fresco, perché non sarà possibile pescarlo (ma considerando che 6 italiani su 7 non conoscono i periodi di fermo pesca, è facile immaginare cosa potrebbe succedere).
In aggiunta, a partire dal 1 aprile 2022, i comandanti delle unità da pesca presenti nell’elenco del Decreto Direttoriale 31 luglio 2017, indipendentemente dalle dimensioni di lunghezza fuori tutto (l.f.t.) e dalle specie catturate, dovranno adeguarsi, secondo quanto indicato dalla apposita Circolare del Decreto Ministeriale 13 aprile 2015, alle disposizioni dell’Unione Europea in materia di registrazione e trasmissione elettronica delle catture, con dichiarazioni di sbarco/trasbordo (e-logbook).
Il che vuol dire che tali imbarcazioni dovranno registrare e comunicare anche quantitativi di tonno alalunga del Mediterraneo pescati in quantità inferiore a 50 kg.
[Crediti Foto | Joachim Langeneck, CC BY-SA 4.0 , via Wikimedia Commons – Unknown authorUnknown author, Public domain, via Wikimedia Commons]