Parola della Cassazione: per verificare lo stato di ebbrezza sono sufficienti elementi “obiettivi e sintomatici”, definizione che di fatto comprenderebbe le testimonianze degli agenti, la presenza dell‘odore di alcol o, forse più banalmente, l’incapacità di chi è alla guida a rispondere alle domande poste dagli agenti stessi.
A stabilirlo, come accennato, è la Cassazione, che nelle ultime ore – come riportato dai colleghi de Il Messaggero – ha così confermato una sentenza della Corte d’appello di Brescia, respingendo il ricorso di un automobilista. In definitiva, la morale è che tendenzialmente è una buona idea sperare di stare simpatici agli agenti.
L’alcoltest diventa dunque obsoleto?
Scherzi a parte – naturalmente no. La sentenza in questione, è bene notarlo, ha fondamentalmente spiegato che non è necessario utilizzare l’alcoltest per “stabilire che il tasso alcolemico superi la soglia di 1.5“. Da qui il nostro “naturalmente no”: è di fatto bene ricordare che il limite massimo di tasso alcolico consentito per guidare è fissato a 0,5 grammi per litro (fatta doverosa eccezione per i neopatentati, è chiaro).
Mettiamo qualche puntino sulle i, dunque: la vicenda risale allo scorso luglio, e vede il nostro automobilista presentare ricordo a una condanna di sei mesi con tanto di ammenda da 1500 euro e revoca della patente di guida. L’uomo, ubriaco al volante, era stato responsabile di avere causato un incidente ma, fermato dagli agenti, si era poi rifiutato di sottoporsi all’alcoltest.
Da qui la tesi impugnata nel ricorso: i giudici, senza la prova numerica dell’alcoltest, avevano dato per certo che lui fosse in stato di ebbrezza basandosi evidentemente sulle testimonianze degli agenti che si erano occupati di fermarlo.
Ecco dunque che la sentenza della Cassazione giunge puntuale a stabilire che “l’accertamento della concentrazione alcolica può avvenire in base ad elementi sintomatici per tutte le ipotesi di reato previste dall’articolo 186 del Codice della strada e qualora vengano oltrepassate le soglie superiori la decisione deve essere sorretta da congrua motivazione”. Congrua motivazione che, è bene notarlo, può di fatto anche essere sorretta dalle testimonianze, e non necessariamente dai test.
“Ne consegue pertanto che, in assenza di un espletamento di un valido esame alcolimetrico” continua la sentenza “il giudice di merito può trarre il proprio convincimento in ordine alla sussistenza dello stato di ebbrezza di adeguati elementi obiettivi e sintomatici, che nel caso in esame i giudici di merito hanno congruamente individuato in aspetti quali lo stato comatoso e di alterazione manifestato dall’imputato alla vista degli operanti, certamente riconducibile ad un uso assai elevato di bevande alcoliche, certamente superiore alla soglia di 1.50″.