Il “no” del ministro Lollobrigida al vino senz’alcol era stato categorico, ideologico e – numeri alla mano – anche potenzialmente miope. Non facciamone una questione di salubrità, che “dealcolato” non significa per forza di cose “salutare”, ma piuttosto di innovazione, di ricerca, di – e scusate se è poco, considerando la crisi del settore – economia.
Eh sì, che d’altro canto le cantine sono anche e soprattutto aziende, e in quanto tali sono comprensibilmente interessate a mantenere il bilancio sul verde. Il vino senz’alcol pareva uno strumento capace di smuovere le acque di un mondo sempre più paralizzato, ma per Lollobrigida il “no” pareva una questione di principio. Poi, un mesetto fa circa, uno spiraglio di morbidezza: “Facciamolo, ma non chiamiamolo vino“. Ora il pollice in su definitivo.
Come funzionerà la produzione di vini senz’alcol in Italia?
Le bozza di decreto presentata dallo stesso ministro Lollobrigida apre alla produzione di vini senz’alcol, prima impossibile a causa dell’impianto normativo in vigore, e all’introduzione in etichetta della dicitura “vino dealcolizzato”. Il “no”, in altre parole, ha finito per cedere alle pressioni del mondo produttivo italiano: un mondo che era costretto a sedere con le mani in mano mentre all’estero si raccoglievano frutti – leggete: ricavi – sempre più succosi.
Nei principali rivali continentali, ossia Spagna e Francia, il vino dealcolato è già una realtà; e come accennato pare una chiave efficace per risolvere un mosaico di crisi sempre più complesso. I cugini d’Oltralpe, per esempio, presero a valutare le opportunità dei vini senz’alcol per le AOC (ossia le denominazioni d’origine) già un anno fa. Ecco, a proposito: e in Italia?
Largo alle norme operative, dunque: il decreto definisce e classifica in maniera ufficiale i vini dealcolizzati (titolo alcolometrico non superiore a 0,5%) e parzialmente dealcolizzati (titolo alcolometrico superiore a 0,5% ma inferiore al minimo della categoria originale), e introduce anche divieti e strade da percorrere.
La dealcolizzazione non sarà consentita nei prodotti Dop e Igp, e potrà avvenire solo ed esclusivamente attraverso i processi già stabiliti dall’Ue, da utilizzare singolarmente o in maniera congiunta. Tali processi comprendono le modalità di parziale evaporazione sottovuoto, tecniche a membrana e distillazione.
Sarà vietato, invece, aumentare il tenore zuccherino del mosto e aggiungere acqua o aromi al prodotto; ma sarà possibile recuperare e riutilizzare l’acqua e gli aromi esogeni dalla soluzione idroalcolica derivante dal processo di dealcolizzazione, purché questo avvenga in un circuito chiuso e automatico.