La Cassazione ha emesso la sua sentenza: è vietata la vendita senza confezione di pane precotto e congelato. E’ stata così respinto il ricorso di una concessionaria della GDO che aveva ventilato l’ipotesi di violazione della libertà di impresa.
La Cassazione ha deciso che non si può vendere il pane precotto e surgelato senza confezionarlo in modo da poterlo facilmente distinguere da quello fresco. Tecnicamente l’obbligo di confezione e etichetta pone un limite alla libertà di impresa, così come sottolineato dal ricorso della concessionaria, tuttavia tale limite, in questo caso, viene giustificato dall’utilità sociale descritta nell’articolo 41 della Costituzione.
La sentenza in questione della Suprema Corte è la numero 14.712. Grazie ad essa il concessionario della GDO e il relativo amministratore delegato, vengono considerati responsabili per aver violato alcune norme sulla panificazione. Nello specifico per aver venduto, in un supermercato di una catena che ha più di 200 punti vendita e un tot di associati, del pane, acquistato da una ditta estera, ottenuto dal completamento previa cottura di prodotto parzialmente cotto e surgelato, il tutto senza etichetta e confezione.
Secondo la concessionaria che ha fatto ricorso, tale violazione entra in contrasto con la libertà di impresa e aveva cercato di motivare la cosa sostenendo che fosse stato imposto solamente per non fare concorrenza agli artigiani, creando così una discriminazione ingiusta che bloccava l’accesso al mercato basandosi solo su una tecnica di panificazione diversa. Inoltre aveva sottolineato che il rivenditore aveva apposto apposite indicazioni sugli scaffali e etichette stampate sulla bilancia “fai da te”.
Per questo motivo il concessionario aveva chiesto un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell’Unione Europea, invocando la violazione dei principi in materia di libera circolazione e libero commercio.
Tuttavia la Cassazione è di avviso ben diverso: secondo l’articolo 41 della Costituzione si applica il caso dell’utilità sociale, la quale non ostacola l’importazione o il commercio del pane precotto e surgelato. Inoltre non sussiste nessuna disparità di trattamento perché i due prodotti non sono considerati analoghi.