Il Ministero della Salute ha dovuto scrivere una faq apposita per precisare meglio un aspetto del nuovo Dpcm del 6 marzo: il divieto di asporto dopo le 18 rimane in vigore per i bar, mentre è stato eliminato per le enoteche.
Se si va a leggere il comunicato stampa relativo alle novità introdotte col nuovo Dpcm, nella sezione Attività Commerciali viene specificato che in tutte le zone (quindi gialla, arancione, rossa e sfumature varie ed eventuali) è stato “eliminato il divieto di asporto dopo le ore 18 per gli esercizi di commercio al dettaglio di bevande da non consumarsi sul posto”.
Il che ha creato un po’ di confusione soprattutto nei non addetti al settore: la dicitura, infatti, da alcuni è stata interpretata come via libera per l’asporto anche ai bar dopo le 18. Ma non è così.
Il Ministero della Salute, resosi conto dell’inghippo, ha così pubblicato una nota di chiarimento (la potete trovare qui). In essa si parla proprio del divieto di asporto dopo le 18: il Ministero precisa che è rimasto in vigore il divieto di asporto per le attività dei bar, quelle con codice Ateco 56.3, dopo le ore 18. E il medesimo divieto permane anche per gli altri esercizi commerciali dello stesso tipo.
La novità riguarda il fatto che da adesso sarà permesso l’asporto fino alle 22 dalle enoteche o da esercizi di commercio al dettaglio di bevande, quelli con codice Ateco 47.25.
Il Ministero ricorda poi che il consumo sul posto rimane sempre vietato.