Puntuale e precisa, la sentenza del Tribunale di Palermo altro non è che un tassello del più complicato mosaico della “questione rider” – un mosaico sporco del fascino della comodità, e intorbidito da rapporti e pratiche di lavoro non sempre legittime che, collettivamente, tendiamo ad accettare nel nome della convenienza.
La facciamo breve – il “sistema di selezione” dei rider da parte di Foodinho (gruppo Glovo, compagnia recentemente sospettata di stare tracciando i propri rider anche al di fuori dell’orario di lavoro) è “discriminatorio” in quanto, attraverso il cosiddetto “punteggio di eccellenza”, offre migliori “se non maggiori” opportunità di lavoro, permettendo ai nostri centauri del gusto di scegliere in anticipo gli slot delle “successive” prestazioni.
Condannato il punteggio di eccellenza per i rider: la sentenza del Tribunale di Palermo
In altre parole, i rider che dimostrano una maggiore produttività attraverso un maggiore numero di consegne e offrendo la propria disponibilità in orari serali, nei fine settimana o durante i festivi avranno accesso a migliori e maggiori opportunità di lavoro – un sistema discriminatorio secondo la sezione lavoro del Tribunale di Palermo, che lo ha stabilito accogliendo un ricorso di Nidil Cgil, Filcams Cgil e Filt Cgil.
Meglio (e più) lavori, più avrai opportunità di lavorare ancora – un privilegio che, come accennato nelle righe precedenti, i rider potevano guadagnarsi aumentando il numero delle consegne effettuate e rendendosi disponibili nelle cosiddette “ore ad alta domanda”.
Tale meccanismo crea, secondo la lettura del Tribunale, una “discriminazione indiretta dei lavoratori che per condizione personale, familiare, età o handicap sono svantaggiati rispetto ai ‘concorrenti'”. La voce della legge, d’altro canto, è chiara: “l’accesso all’occupazione e al lavoro autonomo” deve essere declinato secondo il “principio di parità di trattamento delle persone senza distinzione di handicap ed età” e “non può certamente consentirsi ad un committente/datore di lavoro di predisporre ed utilizzare un sistema di selezione” che “ignori deliberatamente le individualità dei lavoratori posti in competizione tra loro”.
C’è per di più da considerare, come ha puntualmente sottolineato il giudice Fabio Montalto, che il sopracitato criterio delle “ore ad alta domanda” sia da considerarsi discriminatorio anche per “ragioni di b”, quantomeno “in relazione agli ebrei, tenuti ad osservare lo shabbat” e che dunque non possono lavorare il sabato.
In conclusione, il Tribunale ha condannato Foodinho “ad astenersi dalle accertate discriminazioni con l’adozione, sentite le organizzazioni sindacali” di un “piano di rimozione degli effetti delle medesime discriminazioni”. Per di più, la società è chiamata a versare 40 mila euro alle sigle sindacali come risarcimento.