La carne finta può continuare ad essere chiamata carne e così Coldiretti chiedi una legge nazionale. Il Parlamento Europeo non ha infatti approvato nessuno degli opposti emendamenti che si proponevano, o di vietare o di consentire, l’uso delle denominazioni di alimenti a base di carne per i prodotti di origine vegetale.
“Serve una norma nazionale – dichiara Ettore Prandini, presidente di Coldiretti – per fare definitivamente chiarezza su veggie burger e altri prodotti che sfruttano impropriamente nomi come mortadella, salsiccia o hamburger per evitare l’inganno ai danni del 93% dei consumatori che in Italia non seguono un regime alimentare vegetariano o vegano”.
Una fumata grigia che lascia di fatto il carrello della spesa “aperto” a finti hamburger con soia, spezie ed esaltatori di sapore o false salsicce riempite con ceci, lenticchie, piselli, succo di barbabietola o edulcoranti grazie alla possibilità – evidenzia la Coldiretti – di utilizzare nomi come “burger vegano” e “bistecca vegana”, bresaola, salame, mortadella vegetariani o vegani con l’unico limite di specificare sull’etichetta che tali prodotti non contengono carne.
“Il perdurare di una situazione di incertezza rappresenta purtroppo un favore alle lobbies delle multinazionali che investono sulla carne finta, vegetale o creata in laboratorio – denuncia il Presidente della Coldiretti Ettore Prandini – puntando su una strategia di comunicazione subdola con la quale si approfitta deliberatamente della notorietà e tradizione delle denominazioni di maggior successo della filiera tradizionale dell’allevamento italiano per attrarre l’attenzione dei consumatori e indurli a pensare che questi prodotti siano dei sostituti, per gusto e valori nutrizionali, della carne e dei prodotti a base di carne”.
A supportare la necessità di una legge nazionale in materia, sull’esempio francese, c’è peraltro il fatto che la Corte di giustizia europea – conclude la Coldiretti – si è già pronunciata in passato sul fatto che “i prodotti puramente vegetali non possono, in linea di principio, essere commercializzati con denominazioni, come ‘latte’, ‘crema di latte’ o ‘panna’, ‘burro’, ‘formaggio’ e ‘yogurt’, che il diritto dell’Unione riserva ai prodotti di origine animale” anche se “tali denominazioni siano completate da indicazioni esplicative o descrittive che indicano l’origine vegetale del prodotto in questione”. Con la sola eccezione del tradizionale latte di mandorla italiano.